TESTO DEL COLLEGATO FISCALE,
artt. 37 e 38.
Art. 37.
(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri,
la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo
in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire,
in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che
il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale,
dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non
superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive
dilettantistiche";
c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera
m) è sostituita dalla seguente:
"m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";
d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma
2 è sostituito dal seguente:
"2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel
periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";
e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta
per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè
dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma
1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le
società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito
dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata
delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è
a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto
importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per
scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo
unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle
non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a
due per anno e per un importo non superiore al limite annuo
complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di
fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di formazione del reddito
complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche,
come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire
360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle
seguenti: "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da
questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire
1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati
ovvero secondo altre modalità idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei
proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive
dilettantistiche, è abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio
2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a
recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei
confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto
comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i
rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze
26 novembre 1999, n. 473.
Art. 38.
(Erogazioni liberali per progetti culturali)
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta
dall'articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali
e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori
e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano
superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore
della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività
culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per
cento della differenza".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni
medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle
imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di
quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento
complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100
miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle
erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è
convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni
successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei
redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali.
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