TESTO DEL COLLEGATO FISCALE, artt. 37 e 38.

Art. 37.
(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive 
dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, 
la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo 
in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, 
in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che 
il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o 
ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto 
del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilità sociale, 
dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non 
superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito 
d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive 
dilettantistiche";

c) all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera 
m) è sostituita dalla seguente:
"m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i 
premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive 
nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze 
equine(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque 
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive 
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all'articolo 83, concernente premi, vincite e indennità, il comma 
2 è sostituito dal seguente:
"2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui 
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a 
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel 
periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a 
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al 
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in 
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all'articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta 
per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè 
dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".


2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante 
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive 
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 
1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le 
società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una 
ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito 
dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive 
modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata 
delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte 
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è 
a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto 
importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per 
scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo 
unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo 
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle 
non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali 
purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono 
dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 
398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito 
imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 
due per anno e per un importo non superiore al limite annuo 
complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività 
culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di 
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di 
fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, 
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, in materia di formazione del reddito 
complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso 
alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, 
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni 
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, 
come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 
360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, 
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive 
dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle 
seguenti: "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive 
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da 
questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 
1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati 
ovvero secondo altre modalità idonee a consentire 
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci 
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro 
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente 
disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla 
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante 
disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive 
dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste 
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 
recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di 
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei 
tributi";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei 
proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive 
dilettantistiche, è abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 
2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a 
recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei 
confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto 
comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i 
rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante 
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive 
dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 
26 novembre 1999, n. 473.

 

Art. 38.

(Erogazioni liberali per progetti culturali)


1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri 
di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta 
dall'articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente:
"c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, 
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, 
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la 
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali 
e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali 
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri 
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i 
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle 
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo 
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto 
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei 
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego 
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo 
a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle 
entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori 
e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso 
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano 
superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli 
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore 
della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività 
culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per 
cento della differenza".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni 
medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle 
imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di 
imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di 
quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento 
complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 
miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle 
erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è 
convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni 
successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei 
redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del 
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le 
attività culturali.